protocollo di comportamento in caso di trascrizioni
mortis causa
Not. Paolo Forti, pforti@notariato.it
27.12.2001
In data 16.10.2001 è stato approvato
dal CNN lo studio n. 3475 a firma del professor Tondo in materia di
trascrizione mortis causa.
Lo
studio, sollecitato ed atteso dopo veementi polemiche sulla Lista Sigillo,
conferma:
- la legittimità e
necessarietà di provvedere alla trascrizione anche in base ad un atto notarile
del chiamato nel possesso dei beni ereditari, successivo alla scadenza dei
termini di cui all'art. 485 c.c.; non ostando in nessun modo l'eventuale già
intervenuto acquisto dell'eredità;
- la necessità di
procedere a trascrizione dell'acquisto del legato di abitazione ex art. 540
c.c.; consigliando l'utilizzo di una "dichiarazione
adesiva da parte del coniuge
interessato".
Circa l'obbligatorietà o meno
dell'esecuzione delle predette formalità a cura del notaio, non ritenendosi
pacificamente ed
incontrovertibilmente applicabile
l'articolo 2671, c.c., alle trascrizioni mortis causa, si delinea una
gradazione di obbligatorietà/responsabilità per l'ufficiale rogante:
1. nel
caso di un atto che abbia per oggetto un bene di provenienza non immediatamente
ereditaria, ma per il quale si riscontri nel corso dell'esame ipotecario
ventennale un difetto di trascrizione mortis causa, il notaio avrebbe
quantomeno l'obbligo di informare le parti circa i rischi da tale omissione derivanti;
fermo restando che sarebbe assolutamente opportuno che la trascrizione venisse
eseguita;
2. nel
caso di un atto che abbia per oggetto un bene di immediata provenienza
ereditaria (divisione o alienazione di bene ereditato), il notaio avrebbe
l'obbligo di procedere alle trascrizioni mortis causa; tale obbligo deriverebbe
in parte dall'articolo 2671, c.c., in parte dai principi generali che regolano
la trascrizione immobiliare e la istituzionale funzione notarile.
E’ consigliabile richiedere alle
parti che non intendono procedere alla trascrizione quanto meno un formale
esonero scritto dal
compimento di tale formalità:
anche alla luce della particolare severità della polizza assicurativa in merito
agli adempimenti connessi agli atti immobiliari.